Codice Procedura Penale
Iscrizioni nel casellario giudiziale

1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge , si iscrivono per estratto: a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali: 1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili (648), salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l`oblazione ai sensi dell`art. 162 c.p., sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; 2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell`esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l`applicazione dell`amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere; 3 ) i provvedimenti che riguardano l`applicazione di pene accessorie; 4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l`imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell`imputato (196 att.; 234 coord.); b) nella materia civile: 1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l`interdizione o l`inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; 2) le sentenze con le quali l`imprenditore è stato dichiarato fallito; 3 ) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito ; 4) i decreti di chiusura del fallimento; c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all`espulsione dello straniero; d) i provvedimenti definitivi che riguardano l`applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno (194 att.). 2. Quando sono state riconosciute dall`autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lett. a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere. 3. Nel casellario si iscrive altresÏ, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell`eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione (c.p 178-181).

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08-09-2010