1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione (247 s.) o sequestro (253 s.), chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell`art. 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell`atto, fermo quanto previsto dall`art. 249.
3. Si applicano le disposizioni dell`art. 364 comma 7.
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