1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato (253), è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l`arresto dell`imputato o dell`evaso, è disposta perquisizione locale.
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L`autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l`atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria (57) delegati con lo stesso decreto.
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