Codice Penale
Pubblica istigazione e apologia

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' fra i delitti indicati nell'articolo precedente e' punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' fra i delitti indicati nell'articolo precedente.

Home Indice Codice

11-09-2010