Codice Civile
Riproduzioni meccaniche

Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformitą ai fatti o alle cose medesime.

Home Indice Codice

08-09-2010